Art. 26

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.
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