Art. 22
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all' della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.
Con le stesse pene è punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.
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