Art. 7

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati: a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta; b) la località in cui si trova lo stabilimento; c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina; d) la qualità e la quantità degli oli di semi nonchè delle altre materie prime da impiegare; c) la quantità di margarina da ottenere. La ditta non può fabbricare margarina in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.
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