Art. 15
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente si applica alla margarina da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a chilogrammi
100.
Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.
All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.
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