Art. 21

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 240 del Codice penale.
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