Art. 23
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La multa non può essere inferiore a lire 10.000.
I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
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