Art. 28
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-06-11;450#art-28