Art. 31

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.
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