Art. 35
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
- RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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