Art. 35 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 35

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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