Art. 5

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei, quali si impiega la margarina, nonchè nei depositi nei quali essa è custodita. L'Amministrazione ha altresì la facoltà di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali, nonchè di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.
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