Art. 9

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.
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