Art. 8

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Sono compresi fra i predetti dipendenti anche: a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici; b) coloro che, pur avendo, incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale; c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
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