Art. 14

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera, d) e dagli , i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione. L'obbligo dei deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la penalità prevista dai successivo , terzo comma.
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