Art. 16
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.
L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta allo obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.
Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto, il 50° anno di età.
La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.
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