Art. 13
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
I contributi di cui al primo comma; punti 1) e 2) dell'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.
Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:
1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.
Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte pro tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.
Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.
Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, semprechè tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.
Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo
;
2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'art. 10:
tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.
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