Art. 4
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;
6) un rappresentante delle Casse di risparmio;
7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni.
I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
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