Art. 7
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e le passività nonchè i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.
In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni
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COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
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I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.
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