Art. 67

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell' della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella: Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1° della pensione base annua gennaio 1969 1ª fino a lire 499..................... 395.850 2ª da lire 500 " 999..................... 468.650 3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500 4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100 5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400 6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650 7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650 8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400 9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250 10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600 11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000 12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500 13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050 14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950 15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200 16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500 17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150 18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800 Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all' della presente legge. Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell', viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'.
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