Art. 65

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 17 feb 1960
Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo. A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralità, maggiorata del raggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente , sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.
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