Art. 66
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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