Art. 71
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.
Salvo quanto previsto all', nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonchè sull'intero importo della indennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.
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