Art. 77
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
La riduzione prevista dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata, ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-02;377#art-77