Art. 80

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.
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