Art. 78
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
È altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l' del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1918, n. 1460.
Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.
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