Art. 77 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 77

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
La riduzione prevista dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata, ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.
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