Art. 24
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 1 set 1971
La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.
Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.
In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell', il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, nè risultare minore della metà della medesima.
La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell' e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.
La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.
La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno
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