Art. 26
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell' che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:
a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;
b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato nei l'intero mese.
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