Convenzione
Art. 22
In vigore dal 6 mag 1958
Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, fossero stati versati (o accreditati) contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1) lettera c) dell', del paragrafo 1) dell' o del paragrafo 1) dell', soltanto dei contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-22