Convenzione
Art. 20
In vigore dal 6 mag 1958
1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli II, III IV e V del presente Titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguita dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:
a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:
I) prestazioni per malattia di lunga durata;
II) pensioni di vecchiaia;
III) prestazioni alle vedove e agli orfani
IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana nel caso di:
I) pensioni di invalidità;
II) pensioni di vecchiaia
III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali (incluse le rendite ai superstiti).
2. in tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla
persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.
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