ConvenzioneTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 6 mag 1958
1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra l'arte. 2. È abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati e altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-25

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