ConvenzioneTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 6 mag 1958
Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-24

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