Convenzione›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 6 mag 1958
Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si
forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-24