Convenzione›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 6 mag 1958
Le autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-27