Convenzione›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 6 mag 1958
Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista, dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.
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