Convenzione›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 6 mag 1958
1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si
trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:
a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;
b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o
nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;
c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle
prestazioni nei confronti della legislazione della Parte contraente nel cui territorio si sono trasferiti; a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato (come se fosse stato versato o accreditato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'.
2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non
possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonché le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.
3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal
territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'Organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sarà loro concessa da detto Organismo assicuratore.
4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino
dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternità diverse, nei riguardi della legislazione del Regno Unito, dall'assegno di parto a domicilio le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o versò per l'ultimo i contributi prima di esso.
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