Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 6 mag 1958
Fermo quanto disposto all':
a) quando un cittadino italiano, occupato al servizio del Governo
italiano ed assicurato ai sensi della legislazione italiana, è inviato nel territorio dell'Irlanda del Nord, nei suoi confronti si applica la legislazione italiana, come se fosse occupato nel territorio italiano, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell';
b) quando un cittadino del Regno Unito e Colonie, occupato nel
servizio civile dell'Irlanda del Nord e assicurato ai sensi della, legislazione del Regno Unito, è inviato nel territorio italiano, nei suoi confronti si applica la legislazione in vigore nell'Irlanda del Nord, come se fosse occupato nel territorio dell'Irlanda del Nord, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell';
c) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente,
cui non si applicano le disposizioni delle lettere a) o b) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-6