ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 6 mag 1958
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno Unito: I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto; II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro; b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione: I) sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; III) sull'assicurazione contro le malattie; IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi; V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio; VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V; VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo. 3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-2

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