Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 6 mag 1958
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:
a) per quanto riguarda il Regno Unito:
I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;
II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli
infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione:
I) sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
III) sull'assicurazione contro le malattie;
IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;
V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri,
per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per
determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;
VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti
legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo.
3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi
che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-2