ConvenzioneTitolo II

Art. 3

In vigore dal 6 mag 1958
1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima. 2. Salvo quanto stabilito nei capitoli III e IV del titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-3

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