Convenzione

Art. 12

In vigore dal 6 mag 1958
Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico e amministrativo dei beneficiari di una Prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione ai sensi nel presente capitolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-12

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