Convenzione

Art. 13

In vigore dal 6 mag 1958
Agli effetti del presente Titolo "prestazioni per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito" significa: a) prestazione di malattia rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione e diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni; b) prestazioni di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite all'.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-13

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