Convenzione
Art. 13
In vigore dal 6 mag 1958
Agli effetti del presente Titolo "prestazioni per malattia di lunga
durata prevista dalla legislazione del Regno Unito" significa:
a) prestazione di malattia rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione e diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;
b) prestazioni di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le
condizioni stabilite all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-13