Convenzione
Art. 14
In vigore dal 6 mag 1958
1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale
sia Stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presenti domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte, tale Organismo avvertirà quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione:
a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considererà, agli effetti della legislazione nazionale, il periodo durante il quale egli è stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considererà altresì come versati (o accreditati) a suo favore, agli effetti della, legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all';
b) se da tale esame risulterà che il suddetto cittadino ha
diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procederà al calcolo della pensione dovuta nel modo seguente: calcolerà in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sarà quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo:
a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo "contributi
versati (o accreditati) in favore di un cittadino" dovrà essere intesa come contributi versati (o accreditati) in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;
b) i contributi versati (o accreditati), in favore di un
cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati) ai sensi della legislazione della Repubblica italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.
3. nell'applicazione dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo
sarà tenuto conto di quanto stabilito dagli .
4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potrà avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una l'arte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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