Protocollo›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 11 apr 1958
La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
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