Protocollo›Titolo III
Art. 44
In vigore dal 11 apr 1958
Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità
extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 148, comma secondo.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-44