Protocollo›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 11 apr 1958
Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra
persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-40