Protocollo›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 11 apr 1958
Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono
intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto
soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-38