Protocollo›Titolo III
Art. 43
In vigore dal 11 apr 1958
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della
distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi la esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-43