ProtocolloTitolo III

Art. 47

In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY et D'OPPUERS C. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-47

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