Protocollo›Titolo III
Art. 47
In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la
prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile
millenovecentocinquantasette.
J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
C. F. OPHUELS
Robert MARJOLIN
Vittorio BADINI
Lambert SCHAUS
J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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