Art. 3

In vigore dal 11 apr 1958
Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso. A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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