Protocollo›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura
sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 157 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'art. 158, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 164, ultimo comma.
Il presidente in caso d'impedimento, è sostituito da un altro
giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha
soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-37