Protocollo›Titolo III
Art. 37
37 / 47In vigore dal 11 apr 1958
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura
sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 157 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'art. 158, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 164, ultimo comma.
Il presidente in caso d'impedimento, è sostituito da un altro
giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha
soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
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